Ciò che un giudice può permettersi

“Il magistrato che... tenga in ufficio e fuori una condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere o che compromette il prestigio dell’Ordine giudiziario è soggetto a sanzioni disciplinari…”. (art. 18 Rdl 11 maggio 1946 n. 511)
“I magistrati... non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni se non…Essi tuttavia possono, anche senza il loro consenso essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni dal Consiglio superiore della magistratura quando…per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa non possano nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’Ordine giudiziario...”. (art. 3 Legge Guarentigie Magistratura)
Per capire che cosa comportano le norme suddette sono stati scritti volumi e sono stati adottati provvedimenti per specificare, ad esempio in che cosa consista la condotta che rende il magistrato immeritevole della considerazione... e comprometta il prestigio dell’Ordine giudiziario, attraverso la formulazione di una ampia casistica. Ma scritti autorevolissimi, interpretazioni acute, codici deontologici si traducono in chiacchiere, quando i fatti smentiscono che condotte, che le elucubrazioni di interpreti di grande saggezza porterebbero a definire come illeciti e tali da dover comportare sanzioni anche gravi e provvedimenti drastici di fatto, non comportino, benché arcinoti ed addirittura pubblicizzati ed esaltati, il minimo disturbo a magistrati che così si comportano.
Tempo fa ebbi occasione di dover scrivere che la stessa condotta, le stesse dichiarazioni che avevano indotto il Csm ad aprire un procedimento “di incompatibilità ambientale” nei confronti di un magistrati di Treviso reo di aver affermato che lo Stato non garantisce la sicurezza dei cittadini così che essi debbono provvedere a difendersi da soli, a Palermo pare che sia consentito e quasi fatto obbligo ai magistrati di dichiarare in continuazione che lo Stato addirittura connivente con la mafia e che non c’è da fidarsi di molti che hanno il compito di combatterla.
Ma vediamo quali comportamenti possano essere, in base alla assoluta assenza di interventi disciplinari, nei confronti di chi così si comporta, da considerare leciti e tali da non implicare procedimenti disciplinari e “incompatibilità ambientali” per i magistrati del nostro Paese.

1 – Un magistrato può lasciare che le vicende della sua partecipazione ad un concorso per un posto ambito siano fatte oggetto di pubbliche proteste, manifestazioni di “appoggio” o di protesta anche con adunate in teatri o in piazza, da parte di sostenitori organizzati in associazioni che, secondo chi le dirige usano, “di fronte alle Autorità, voltare le terga levando in alto un’agenda rossa”, e con tutto ciò continuano ad avere rapporti di collaborazione con tali organizzazioni anche per manifestazioni e convegni con la presenza del magistrato stesso.

2 – Un magistrato può tollerare che si organizzino manifestazioni di piazza in suo favore nel corso delle quali venga intimato al Presidente della Repubblica di “rendergli omaggio” (al magistrato suddetto) perché “condannato a morte dalla mafia” e ciò senza in alcun modo dissociarsi da tali atteggiamenti eversivi.

3 – Un magistrato può consentire che l’entità e le dotazioni tecniche della scorta alla sua persona siano fatte oggetto di intimazioni, proteste e discussioni pubbliche e pubblicitarie, con accuse per pretesi difetti, ritardi etc. da parte dei suddetti suoi sostenitori organizzati.

4 – Un magistrato può, usufruendo della scorta che pare sia la più numerosa ed efficiente fornita a personaggi italiani, dedicarsi abitualmente a partecipare in tutta Italia a manifestazioni in suo onore, portandosi dietro la scorta in lunghi viaggi in aereo.

5 – Un magistrato può, parlando ai giornalisti di un suo precedente concorso in cui non aveva avuto successo, di ipotizzare e formulare l’insinuazione che tale insuccesso sarebbe stato provocato da un intervento illecito di un’altissima (e individuabilissima) personalità a lui ostica.

6 – Un magistrato può, nonostante il divieto di ricevere onorificenze, fare collezione di “cittadinanze onorarie” di città e villaggi, secondo un preordinato procedimento di un partito politico nei consigli comunali.

Potrei forse continuare, ma ritengo che ciò basti. Ministro della Giustizia e Procura Generale della Cassazione, titolari dell’azione disciplinare, non credo sia serio ipotizzare che non abbiano avuto sentore di ciò. Ma non fanno nulla. Il Consiglio superiore della magistratura, addirittura fatto oggetto di attacchi, proteste ed intimazioni da parte della tifoseria del magistrato suddetto, è organo che autonomamente può aprire la pratica per “incompatibilità ambientale”, lo ha fatto per il magistrato di Treviso, non per chi ha tenuto le condotte di cui sopra è cenno. Ci sarebbe da aggiungere la distrazione dei parlamentari di fronte a tutto ciò, ma questo sarebbe un discorso assai più ampio. E deprimente.