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(Bertrand Russell)

19/01/16

L’UNIONE OMOSESSUALE NON È UN MATRIMONIO



L’intervista al Presidente Emerito della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli: no a "forzature" e "garbugli" giuridici per assimilare discipline che devono restare distinte



Mentre è ormai imminente – il prossimo28 gennaio  – la discussione al Senato del disegno di legge che porta il nome della relatrice in Commissione Giustizia, la parlamentare del Pd Monica Cirinnà, le polemiche non si placano, anzi. In prima linea, contro il testo di legge così com’è, i cattolici, ma non soltanto. Anche i giuristi costituzionalisti più autorevoli. Per rispettare i dettami costituzionali, dicono, non basta stralciare la parte, contestatissima, che riguarda il cosiddetto Stepchild Adoption, il diritto di adozione per uno dei due partner della coppia omosessuale di adottare il figlio dell’altro.
Tutta la prima parte del disegno di legge, Capo I, riservata esclusivamente alle unioni civili di coppie omosessuali, e che opera una equiparazione di fatto tra la famiglia fondata sul matrimonio, cioè, sull’unione di un uomo e una donna, tutelata all’articolo 29 della Costituzione, con la cosiddetta “formazione sociale specifica”, l’unione omosessuale, andrebbe disciplinata secondo l’articolo 2 della Costituzione. La seconda parte, Capo II, dedicata alle convivenze di fatto, senza distinzione di sesso, sarebbe sufficiente a disciplinare le unioni di coppie omosessuali senza “forzature” e “garbugli” giuridici ed etico-sociali, che lacerano il tessuto civile. Basterebbe, insomma, ridurre il tasso di politicità che ha assunto il tema nella discussione pubblica, senza pregiudizi e rigidità ideologiche, e costruire soluzioni innovative, nell’eccellente tradizione del diritto italiano, senza trasferimenti di discipline che devono restare separate, anche secondo una giurisprudenza consolidata. A dirlo, tra gli altri, a In Terris, è un giurista d’eccellenza, il presidente emerito della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli. È uno schiaffo, giuridico, a chi sostiene che il matrimonio gay sia un diritto.
La Sentenza della Consulta n. 138 del 2010 sembra ribadire che “i coniugi devono essere persone di sesso diverso”. Le unioni di coppie omosessuali, così come disciplinate nel Capo I del ddl Cirinnà, non hanno quindi una legittimità costituzionale?
“L’unione civile non può essere una fotocopia del matrimonio, con un altro nome. Il ddl Cirinnà opera una forzatura legislativa, con continui rinvii al diritto matrimoniale per regolare le unioni di coppie omosessuali, la cui disciplina è pure opportuna e necessaria, ma senza omologazioni contrarie ai dettami della Carta Costituzionale, che è chiara nell’escluderle. La formazione sociale affettiva solidaristica ha un rilievo costituzionale, previsto all’articolo 2. Deve essere disciplinata senza assimilarla alla famiglia, che è regolamentata all’articolo 29″.
Come Lei ha detto, nel disegno di legge si introduce l’espressione “formazione sociale specifica” in sostituzione del termine “famiglia”, che è una “società naturale”, disciplinata all’articolo 29. È un primo passo verso la riforma costituzionale o un modo per arginarla?
“È una premessa, dalle quali non si traggono poi le giuste conseguenze. In quanto formazione sociale, l’unione affettiva solidaristica va regolamentata in modo appropriato, deve essere disciplinata tra i rapporti personali e patrimoniali, di mutua assistenza morale e materiale. Nasce un vincolo solidaristico su base affettiva che non può essere equiparato al matrimonio. Questo non significa ridurre il valore o la tutela, ma rispettare la Costituzione”.
La famiglia è tutelata nella Costituzione nell’interesse prioritario dei minori. Quanto il contestato Stepchild Adoption è stato pensato in questa prospettiva e non, invece, per venire incontro alle pretese di genitorialità di coppie che naturalmente non possono procreare?
“I diritti dei nati, anche fuori dal matrimonio, sono tutelati a tutto tondo nel nostro ordinamento. C’è una disciplina dell’adozione dei minori, anche in caso di abbandono. Un tema così delicato, qual è quello dell’adozione, appunto, andrebbe stralciato da un contesto legislativo che riguarda un altro tema e altri diritti, proprio a salvaguardia dell’interesse prioritario dei minori. Averlo inserito in questo disegno di legge, con una forzatura e un garbuglio, manifesta piuttosto un interesse degli adulti alla filiazione che viene trattato come diritto prioritario e anzi esclusivo. Si assimila il partner della coppia omosessuale al coniuge e il figlio viene trattato quasi come un bene, spalancando le porte alle più varie modalità per procurarsi un figlio”.
In molti, infatti, ritengono che la Stepchild Adoption sia un escamotage per introdurre l’istituto delle adozioni per le coppie omosessuali e di fatto sia un apripista per le inseminazioni eterologhe e le gravidanze surrogate, il cosiddetto “utero in affitto”…
“Sono preoccupazioni che hanno un fondamento, anche giuridico. Il ddl consente l’adozione del figlio del partner, non soltanto che già aveva, ma anche che si “procura”. Il tema delle adozioni, ripeto, va trattato nella sede opportuna, che è appunto la disciplina delle adozioni e il diritto dei minori, nell’interesse di questi ultimi. Non a caso, in questo disegno di legge, la previsione dell’adozione del figlio del partner rinvia alla legge del 1983 sulle adozioni”.
Come andrebbero regolate le unioni omosessuali, in modo da rispettare la Costituzione e per garantire la tutela dei diritti di tutti?
“Il disegno di legge Cirinnà è diviso in due parti. La prima, delle unioni civili, è riservata esclusivamente alle coppie omosessuali e configura uno pseudo-matrimonio. I partner sono assimilati ai coniugi in tutta la disciplina: dalla celebrazione davanti ad un pubblico ufficiale alla presenza dei testimoni, ai rapporti patrimoniali, che possono essere in regime di comunione o di separazione di beni, per il trattamento previdenziale e la reversibilità della pensione, i diritti successori e perfino lo scioglimento con il divorzio. Questa è la parte che produce maggiori lacerazioni nel sentire comune e nel sistema giuridico. Basterebbe stralciarla e lasciare la seconda parte, che disciplina le convivenze di fatto, di persone unite in legami affettivi stabili e di reciproca assistenza morale ed economica, senza distinzione di sesso. Su questa non c’è contrasto e sarebbe sufficiente a dare rilievo e disciplina a tutte le formazioni sociali specifiche, tutelando i diritti e la dignità di tutte le persone”.

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